DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Con l’entrata in vigore del D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio) sono state introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)  e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

art. 119 comma 1 

  • lettera a) prevede la detrazione al 110% su importo fino a 60.000€  per U.I. della coibentazione delle strutture opache verticali e orizzontali per almeno il 25% della superficie lorda disperdente che utilizzino materiali isolanti rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
  • lettera b) prevede la detrazione al 110%  su importo fino a 30.000€ per U.I. per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o la fornitura di acqua calda sanitaria a  condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A  di  prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
  • lettera c) prevede la detrazione al 110% su importo fino a 30.000€ per U.I per  la  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione

art. 119 comma 2

l’aliquota al 110% spetta anche ad altri interventi di efficientamento (quelli previsti all’art. 14 del D.L. n.63 del 04/06/2013) eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli citati al comma 1:

  • Art.14 comma 1 che rimanda al comma 344 della L.296/2006: spesa fino a 153.846,15€ per riqualificazione dell’involucro edilizio che consegua un fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato C;
  • Art.14 comma 1 che rimanda al comma 347 della L.296/2006: spesa fino a 60.000€ per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • Art.14, comma 2, lettera a): interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
  • Art.14, comma 2, lettera b): acquisto e posa di schermature solari (allegato M al D.Lgs 29/12/2006 n. 311) per un valore massimo della detrazione di 60.000€ 
  • art.14, comma 2, lettera b-bis): acquisto e posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000€ se conseguono un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% (rif.all.III del D.M. 4/08/2011;
  • art.14, comma 2-bis: acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa per un importo massimo della detrazione di 30.000€;
  • art.14, comma 2-ter: cessione del credito di imposta ai fornitori per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art.14 del D.L.n.63 del 06/06/2013, per i soggetti per i quali la formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11, comma 2 del DPR 917/86); Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) e se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (art.13, comma 1, lettera a) del DPR 917/86); Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) e se il reddito complessivo non supera 4.800 euro (art.13 comma 5, lettera a) del DPR 917/86);
  • art.14, comma 2-quater: interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. del 26/06/2015 godono di una detrazione per spese fino a 40.000€ per unità immobiliare;
  • art.14, comma 2-quater.1: detrazione delle spese fino a 136.000 per unità immobiliare sostenute per gli interventi congiunti di riduzione del rischio sismico (di una o due classi) e alla riqualificazione energetica eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.(in alternativa alle detrazioni previste ai commi 2-quater dell’art.14 e 1-quinquies dell’art.16 dello stesso decreto)
  • art.14, comma 2-sexties: per le spese sostenute all’art.14, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
  • art.14, comma 2-septies: le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché delle cooperative di abitazione e proprietà indivisa
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